I VANTAGGI UTILIZZANDO L'ALCOOLTEST MONOUSO RISPETTO ALLA LEGISLAZIONE

L’UTILIZZO DI STRUMENTO PRECURSORE
“SCREENING ALCOOLTEST MONOUSO ”
NON INVASIVO
PER L’ACCERTAMENTO PREVENTIVO DELL’ABUSO DI ALCOOL, RISOLVE IL PROBLEMA DELL’OBBLIGO DI ATTENDERE L’ARRIVO DEL LEGALE PRIMA DI EFFETTUARE IL CONTROLLO .
Premesso che il termine “non invasivo” intende che l’alcooltest deve avere caratteristiche chimico/fisiche non pericolose per l’uomo e l’ambiente:
- in particolare non contenere sostanze cancerogene e nel caso del monouso non deve contenere reagenti o elementi al cromo e comunque in linea con la la Direttiva 67/548/CEE pubblicata nella GU/CEE n. L. 381/10 del 31/12/94 della classificazione di sostanze pericolose;
- igienicamente protetto ed a caratteristica non invasiva e riservata(gestibile dall’utente).
I precursori elettronici portatili devono essere muniti di un boccaglio omologato per evitare il pericolo di contagio malattie respiratorie e che faccia da distanziatore dalla bocca dell’utente alla mano dell’operatore almeno di 15 cm.

Si ricorda che la Cass. pen. sez. V, 27 maggio 1996 n. 5276 ha precisato che: "In tema di guida sotto l'influenza dell'alcool, il cosiddetto alcooltest costituisce atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile ai sensi dell'art. 354 terzo comma c.p.p., stante la naturale alterabilità, modificabilità e tendenza alla dispersione degli elementi di fatto che sono oggetto della predetta analisi. In virtù dell'art. 356 c.p.p. il difensore può assistere a tale accertamento senza che abbia diritto di preventivo avviso e per effetto dell'art. 366 c.p.p. il relativo verbale va depositato entro tre giorni. La violazione di tale prescrizione comporta una nullità relativa sanabile se non eccepita tempestivamente ovvero se non determinante una effettiva diminuzione della possibilità di difesa.

In tutti i casi si tratta di accertamento urgente (irripetibile) sulla persona ex art 354 cpp e come tale soggetto alle garanzie previste per gli atti c.d. a sorpresa o urgenti, vale a dire che vi è l'obbligo di avvertire l'interessato che può farsi assistere da un difensore di fiducia, senza che vi sia alcun obbligo di attenderlo sul posto, ostando a ciò i motivi di urgenza della ricerca della prova, stante la sua alterabilità nel tempo (per questo è irripetibile).
CLICCA SULLA FOTO PER RICHIEDERE UN PREVENTIVO. ( Specificare ragione sociale e motivo)
L'accertamento con etilometro può essere disposto legittimamente nei casi tassativamente indicati dall'articolo 186 e cioè quando il soggetto sia stato sottoposto agli accertamenti qualitativi non invasivi o alle prove che abbiano fornito risultato positivo; dette procedure di accertamento preventivo sono state regolamentate dal Ministero, Circolare Ministeriale del 29/12/2006 n°300/A/1/42175/109/42 C.S. ART.186 E 187 . ovvero, quando vi sia fondato motivo di ritenere che il conducente è in stato di ebbrezza (sintomatico); oppure quando sia stato coinvolto in un sinistro stradale e infine, sempre in questa evenienza, quando sia stato trasportato in ospedale per accertamenti medici a seguito di sinistro. Inoltre l'utente non potrà più sottrarsi al controllo preventivo fatto con gli alcooltest di screening , anche nel caso che egli non evidenzi uno stato di ebrezza .
Nel caso di un controllo attraverso l'alcooltest Fiala CEC o CEC1 non invasivo o sinilare non è necessario eleggere il domicilio del legale.

Pietro Caimmi 07/05/2006
caratteristiche qualitative dell'ALCOOLTEST Fiala CEC e CEC1
La Fiala CEC non contiene cromo o sostanze di pericolose di categoria CA 1 o 2 ritenute a rischio di cancerogenità e mutagenicità, a differenza degli altri alcooltest monouso che contengono cromo.

(Gli alcooltest al cromo si riconoscono dal reagente di colore giallo che vira in colore verdino in presenza alcool sotto forma di etanolo)
CONTROLLO DEI STUPEFACENTI
Per prevenire le cosiddette "stragi del sabato sera" e migliorare la sicurezza stradale la polizia è in possesso di un nuovo strumento: un test immuno-enzimatico che permette di capire se il guidatore in esame è sotto effetto di sostanze stupefacenti. La polizia stradale di 5 città italiane: Perugia, Roma, Padova - Verona, Cagliari, Rimini e Bari è stata dotata di camper mobili con attrezzature di laboratorio, materiale sanitario, bagni separati per uomini e donne e tutti gli strumenti che servono per accertare la guida in stato di alterazione tra cui un misuratore di riflessi, l'etilometro e un analizzatore automatico di saliva: il RapiScan che permette di accertare la presenza di droga nelle saliva e dunque nel sangue.


I tamponi usati dalla polizia per il test servono ad accertare se i guidatori in esame hanno assunto di recente cocaina, cannabinoidi, oppiacei, benzodiazepine e anfetamine. I controlli vengono effettuati per garantire più sicurezza sulle strade: il consumo di sostanze stupefacenti può infatti causare un rallentamento dei riflessi e una diminuzione della percezione di pericolo. Pertanto ai conducenti che risultano positivi al test, violando l'art. 187 del codice della strada, viene immediatamente ritirata la patente di guida. Il rifiuto di sottoporsi ai test non invasivi di saliva o urine comporta la stessa sanzione prevista per chi risulta positivo al test.